Art. 6.
(Detrazioni per oneri).

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

          «f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di oggetti e opere d'arte di cui all'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fino all'importo di 8.000 euro, con il limite del 10 per cento del reddito imponibile. La detrazione è subordinata alla esibizione, su richiesta, della fattura di acquisto o documento fiscale equipollente».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 300.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione

 

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del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.